Art. 9.

      1. L'articolo 14 della legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente:

      «Art. 14. - (Unità territoriali di gestione). - 1. L'attività venatoria, in attuazione

 

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delle finalità di tutela dell'ecosistema, è esercitata in forma programmata sul territorio agro-silvo-pastorale.
      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della programmazione del territorio destinato all'attività venatoria e per favorire la tutela dell'ecosistema, ripartiscono il territorio in unità territoriali di gestione (UTG), stabilendone dimensioni, organizzazione e criteri di gestione. Fatta salva la zona faunistica delle Alpi, dove le regioni e le province autonome possono stabilire le dimensioni delle UTG nel rispetto delle tradizioni locali, le dimensioni delle UTG nel restante territorio nazionale non possono essere inferiori a quelle di una singola provincia.
      3. Le UTG sono strutture di diritto privato di pubblica utilità, senza finalità di lucro e con compiti di gestione faunistici, ambientali e venatori.
      4. Nella composizione degli organi di gestione delle UTG deve essere prevista una presenza paritaria dei rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute e delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale. Essi devono rappresentare, complessivamente, almeno il 60 per cento dei componenti dell'organo di gestione».

      2. Dopo l'articolo 14 della legge n. 157 del 1992, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

      «Art. 14-bis. - (Modalità di accesso alle UTG). - 1. Ogni cacciatore ha il diritto di accedere ad almeno una UTG della regione di residenza previa iscrizione alla medesima nelle forme e nei termini stabiliti dalle leggi regionali e dai provvedimenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. Ogni cacciatore ha altresì la possibilità di accedere a più UTG sia all'interno sia all'esterno della propria regione di residenza, previa accettazione della sua richiesta di iscrizione alle medesime nelle forme e nei termini stabiliti dalle leggi regionali e dai provvedimenti delle province autonome.
      2. Con provvedimento degli enti di cui al comma 1 è altresì determinato per ogni

 

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UTG l'indice di densità venatoria massima. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori ammissibili e la superficie agro-silvo-pastorale.
      3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di equilibrare la pressione venatoria sul territorio, definisce, con proprio decreto, sulla base dei dati dell'Istituto nazionale di statistica, l'indice di densità venatoria minima per ogni UTG nel territorio nazionale. Tale indice è soggetto ad aggiornamento quinquennale.
      4. Fatta salva la zona faunistica delle Alpi, nella quale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano determinano le specifiche modalità di accesso, il titolare della licenza di caccia in possesso dell'apposito tesserino regionale ha diritto di esercitare l'attività venatoria, oltre che alla fauna selvatica stanziale nelle UTG cui ha avuto accesso, alla fauna selvatica migratoria su tutto il territorio della regione di residenza. Il titolare di licenza di caccia ha altresì il diritto, senza alcun ulteriore onere, di esercitare l'attività venatoria alla fauna selvatica migratoria per un numero massimo di trenta giornate complessive per ogni stagione venatoria su tutto il territorio nazionale».